NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA E APPROVAZIONE DEL PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2012-2016 Art. 15 – TRASPARENZA
- Tutte le strutture sanitarie, sociali o socio-sanitarie, persone fisiche o giuridiche, operanti nel territorio della Regione del Veneto, indipendentemente dalla forma giuridica in cui sono costituite o denominate, che siano destinatarie di pubblici finanziamenti o di convenzioni con la pubblica amministrazione in base alle quali erogano dei servizi, hanno l’obbligo di rendere pubblico quanto percepito.
- Le persone giuridiche adempiono all’obbligo di cui al comma 1 mediante la pubblicazione sui propri siti internet dei bilanci annuali, nei cinque anni successivi all’erogazione del finanziamento.
- Le persone fisiche adempiono all’obbligo di cui al comma 1 mediante l’affissione nella sede in cui operano, negli spazi accessibili agli utenti, di un prospetto dal quale risulti quanto percepito, nei cinque anni successivi all’erogazione del finanziamento.
- La pubblicazione deve avere, in ogni caso, le caratteristiche della completezza, della facile accessibilità da parte degli utenti ed evidenziare in maniera adeguata quanto ricevuto dalla pubblica amministrazione.
- I soggetti che non adempiano o adempiano in modo parziale e/o difforme all’obbligo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono soggetti ad una diffida e ad una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo del 10 per cento e un massimo del 20 per cento di quanto percepito a titolo di finanziamento pubblico nell’ultimo anno. In caso di reiterazione, non possono più essere destinatari di pubblici finanziamenti né di convenzioni con la pubblica amministrazione.
- L’applicazione delle sanzioni è di competenza dell’azienda ULSS nel cui territorio sono accertate le trasgressioni. Le aziende ULSS introitano i relativi proventi.
Ai sensi della Legge Regionale 29 giugno 2012, n. 23, si pubblica quanto disposto dall’Art. 15 – trasparenza - precisando che i contributi versati dalla Pubblica Amministrazione per i servizi erogati nei confronti di cittadini della Regione Veneto nell’anno 2015 ammontano ad € 1.760.694,00
Ai sensi della Legge Regionale 29 giugno 2012, n. 23, si pubblica quanto disposto dall’Art. 15 – trasparenza - precisando che i contributi versati dalla Pubblica Amministrazione per i servizi erogati nei confronti di cittadini della Regione Veneto nell’anno 2016 ammontano ad € 1.769.570,00
Ai sensi della Legge Regionale 29 giugno 2012, n. 23, si pubblica quanto disposto dall’Art. 15 – trasparenza - precisando che i contributi versati dalla Pubblica Amministrazione per i servizi erogati nei confronti di cittadini della Regione Veneto nell’anno 2017 ammontano ad € 1.804.995,50
Ai sensi della Legge Regionale 29 giugno 2012, n. 23, si pubblica quanto disposto dall’Art. 15 – trasparenza - precisando che i contributi versati dalla Pubblica Amministrazione per i servizi erogati nei confronti di cittadini della Regione Veneto nell’anno 2018 ammontano ad € 1.865.228,75
Ai sensi della Legge Regionale 29 giugno 2012, n. 23, si pubblica quanto disposto dall’Art. 15 – trasparenza - precisando che i contributi versati dalla Pubblica Amministrazione per i servizi erogati nei confronti di cittadini della Regione Veneto nell’anno 2019 ammontano ad € 1.999.650
Ai sensi della Legge Regionale 29 giugno 2012, n. 23, si pubblica quanto disposto dall’Art. 15 – trasparenza - precisando che i contributi versati dalla Pubblica Amministrazione per i servizi erogati nei confronti di cittadini della Regione Veneto nell’anno 2020 ammontano ad € 2.072.911,00
Ai sensi della Legge Regionale 29 giugno 2012, n. 23, si pubblica quanto disposto dall’Art. 15 – trasparenza - precisando che i contributi versati dalla Pubblica Amministrazione per i servizi erogati nei confronti di cittadini della Regione Veneto nell’anno 2021 ammontano ad € 2.016.374